Tenuità del fatto e art. 34 D.Lvo 274/2000

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sentenza 1Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, Ia mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorchè irreperibile, non é di per se di ostacolo alia dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in quanta l’opposizione prevista come condizione ostativa dall’art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso. Trattasi della sentenza n. 43264 pubblicata il 27.10.2015.

Segue il link alla motivazione dal sito della Corte di Cassazione

Cass. Pen. SU n. 43264 del 2015

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