Fallimenti e notifiche a mezzo Pec

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notifica Pec 2In materia di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento, per il perfezionamento della notificazione telematica deve aversi riguardo unicamente alla sequenza procedimentale prevista dalla legge e, quindi, alla ricevuta di accettazione, che fornisce la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e alla ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce la prova che un messaggio leggibile è giunto all’indirizzo dichiarato dal destinatario, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere abbia invitato il creditore istante – prima ancora che il sistema generasse la ricevuta di avvenuta consegna – ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 15, comma 3, l.fall.
Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22352 del 2.11.2015 la cui motiivazione é presente sul sito della Corte Suprema al link sottoindicato
Cass. Civ. 22352 del 2015
La sentenza pone un punto fermo sulla chiarezza e completezza del sistema notificatorio telematico, proteggendo da interpretazioni che di fatto tentano di minarne le basi. In buona sostanza se il Cancelliere, dopo la ricevuta di accettazione, ma prima di quella di avvenuta consegna della notifica dallo stesso effettuata, invia una comunicazione al creditore in cui avvisa che non vi é certezza della validità della notifica e lo invita a provvedere alla notifica a mezzo UNEP ai sensi dell’art. 15, comma 3, L. Fall., tale interpolazione del Cancelliere non ha alcun valore, giacché non prevista dal sistema delle notifiche a mezzo Pec.

 

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