La sentenza sottoscritta digitalmente é valida

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tariffeCon una interessante sentenza la Suprema Corte e precisamente la Terza Sezione (n. 22871 del 10.11.2015) ha chiarito, anche ai non amanti del PCT, che: “La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile del cd. “Codice dell’amministrazione digitale”.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte

Cass. Civ. 22871 del 2015

Oggetto di impugnazione era una sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e sottoscritta solo in forma digitale dal Giudice.

Il primo  motivo di ricorso é nel senso che la sentenza sarebbe giuridicamente inesistente ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 5 c.p.c.: ciò perché a) solo con la firma digitale mancherebbe la sottoscrizione del Giudice, b) perché la normativa sulla firma digitale non sarebbe applicabile alle sentenze in quanto presupporrebbe uno scambio telematico di atti (che per le sentenze non é previsto) e c) perché, trattandosi di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non vi sarebbe nemmeno la certificazione ed il deposito in cancelleria.

Il motivo é stato ritenuto infondato.

Dopo un excursus circa i casi di sentenza nulla per mancanza di sottoscrizione o per sottoscrizione parziale o illegibile (passando per Cass. S.U. 11021/2014 che ha ritenuta affetta da nullità sanabile la sentenza collegiale sottoscritta dal solo relatore o dal solo presidente), la Corte chiarisce che la sentenza impugnata é stata redatta con gli strumenti di cui all’art. 16 del Provvedimento del 18.7.2011 contenente la Specifiche tecniche di cui all’art. 34, co. 1, del DM Giustizia 21.2.2011 n. 44 e che l’art. 4 del DL 193 del 2009 convertito in L. 24/2010 ha esteso al processo civile i principi previsti dal D.Lvo 7.3.2005 n. 82 e cioé il cd. CAD Codice dell’amministrazione digitale.

Proprio il combinato disposto della normativa di rango primario e secondario sopra richiamate rendono possibile che il magistrato rediga la sentenza in formato elettronico e la sottoscriva con firma digitale (cfr. art. 15 DM 44/2011 come modificato dal DM 209/2012).

La motivazione chiarisce poi con estrema concretezza come possa essere riconosciuto graficamente un provvedimento giudiziario firmato digitalmente e chiarisce anche l’aspetto del deposito dello stesso inteso come inserimento nel fascicolo telematico.

 

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