In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dell’osservanza del termine di proponibilità della domanda è sufficiente il deposito del ricorso, giacché il deposito degli atti prescritto dall’art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 134 del 2012, può sopravvenire fino alla decisione del giudice o nel termine da lui appositamente concesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile con sentenza 22763 del 6.11.2015
Di seguito il link al sito della Cassazione per leggere la motivazione
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