DM Giustizia n. 47 / 2016 sulla continuità nell’esercizio della professione forense

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imageSulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 7.4.2016 é stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia del 25 febbraio 2016 n. 47 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”.
Tale Regolamento, previsto dalla L. 247/2012, é frutto di un lungo confronto tra gli uffici ministeriali e il CNF e su alcuni punti si é arrivati anche a una medizione accettabile.


La disposizione fondamentale é quella di cui all’art. 2 che delinea le condizioni che devono susssistere congiutamente affinché possa dirsi sussistente l’esercizio continuativo della professione e affinché non scatti la cancellazione dall’Albo.
Detti requisiti sono:
a) la titolarità di una partita IVA attiva o il far parte di una società o associazione professionale titolare di partita IVA attiva;
b) l’uso dei locali e di almeno una utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche presso un altro avvocato o in condivisione con altri colleghi;
c) aver trattato almeno cinque affari per anno anche se l’incarico é conferito da altro professionista;
d) essere titolare di un indirizzo Pec comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) aver assolto all’obbligo di aggiornamento professionale;
f) avere in corso una polizza assicurativa per la responsabilità civile (tale requisito decorrerà dall’adozione del provvedimento previsto nell’art. 12, co. 5, L. 247/2012).
I Consigli degli Ordini ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento e cioé dal 22.4.2016 verificheranno la sussistenza dei requisiti, fermo restando che, sulla base di un emanando decreto ministeriale, saranno individuate delle modalità di controlli a campione da effettuarsi annualmente con sistemi automatici.

Scarica il testo ufficiale cliccando sul link che segueD.M. Giustizia 47 / 2016

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