La Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 8059 del 21.4.2016 ha stabilito che: “Il compenso di prestazione professionale è soggetto ad IVA anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore dell’imposta va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l’espletamento dell’operazione”.
Segue il link per leggere la sentenza sul sito della Suprema Corte
Cass Civ SU 8059 del 2016
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