L’astensione dalle udienze, proclamata da organismi rappresentativi locali di categoria, in relazione agli uffici giudiziari del distretto di riferimento e per ragioni di protesta locali, non ha effetto nei confronti delle attività giudiziarie che si svolgano presso diversi uffici di merito o di legittimità, pur se riferite a provvedimenti decisori degli uffici interessati dall’astensione.
Lo ha stabilito la Cassazione Penale – Sesta Sezione con sentenza 34442 pubblicata il 4.8.2016. Cliccando sul link che segue si può leggere la motivazione sul sito della Corte
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