La Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della individuazione della relativa categoria funzionale di cui all’art. 23 ter del D.P.R. n. 380 del 2001, l’attività fieristica deve essere considerata come attività commerciale, con la conseguenza che la modifica della destinazione d’uso, mediante opera, di un preesistente complesso immobiliare destinato ad insediamento produttivo richiede il rilascio del permesso di costruire.
Lo afferma la Cassazione Penale (relatore Ramacci) con sentenza n. 6060 udienza 13.1.2017 pubblicazione del 9.2.2017.