Tempi duri per i bagarini: la Cassazione continua a ritenerli sanzionabili con il D.A.SPO.

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La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 13 e 16 Cost., dell’art. 1-sexies d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, nella parte in cui dispone che il divieto e le prescrizioni di cui all’art.6 della Legge 13 dicembre 1989 n.401, possono essere applicati nei confronti di colui che, non appartenente alle società appositamente incaricate, effettua nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva, vendita non autorizzata dei titoli di accesso .

Trattasi della sentenza  n. 13098 / 2017 (ud. 17/01/2017 – deposito del 17/03/2017). Sul sito della Corte si può leggere la MOTIVAZIONE.

Con riguardo  alla eccezione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti, osserva il Collegio che – ai sensi dell’art. 1, d.l. 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 ottobre 2005, n. 210, che ha così introdotto l’art. 1-sexies, comma 1, nel d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2003, n. 88 – “Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401”. Tale norma costituisce una delle “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, come indicato nella rubrica del decreto legge interpolato, e – unitamente alle altre – arricchisce il novero delle prescrizioni già in essere attraverso le quali il legislatore mira a prevenire (e, nel caso, sanzionare) altre situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, diverse ed ulteriori rispetto a quelle “tradizionali” di cui all’art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, istitutiva del “D.A.SPO.”; ecco, dunque, che sono state introdotte nuove prescrizioni in tema, tra l’altro, a) di arresto facoltativo, tali da ampliarne lo spettro di operatività (art. 1); b) di poteri, in capo al prefetto, quale quello di differire lo svolgimento di manifestazioni sportive, ovvero vietarle tout court, per urgenti e gravi necessità pubbliche alle stesse connesse (art. 1-ter); c) di numerazione dei titoli di accesso negli stadi, di tipologie dei varchi di ingresso, di barriere idonee a separare i tifosi delle squadre avversarie, di impianti di registrazione all’interno delle stesse strutture (1-quater); d) di accesso e permanenza delle persone e delle cose negli impianti medesimi, con violazione delle relative prescrizioni (1-septies).   Un complesso normativo, dunque, attraverso il quale l’ordinamento ha inteso ulteriormente tutelare il pacifico e corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, questa volta intervenendo non più sulla sola figura del tifoso (o, comunque, del soggetto che, in tali occasioni, tenga una delle condotte analiticamente indicate nell’art. 6, I. n. 401 del 1989, tutte all’evidenza pericolose per l’ordine pubblico), ma su profili lato sensu organizzativi dei medesimi eventi, nei termini suddetti, tali comunque – e nello stesso modo – da incidere sulla regolare e sicura tenuta della manifestazione stessa; in questo senso, allora, ben risponde alla comune ratio anche una corretta “gestione” dei titolo di accesso agli impianti, che – ad esempio, ai sensi dell’art. 1-quater – debbono essere numerati nelle strutture di capienza superiore a 7.500 unità, in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Ancora in tal senso, poi, e con riguardo alla questione in esame, risponde alla stessa logica il divieto di vendita dei biglietti da parte di soggetti non autorizzati dalle società sportive; ed invero, è proprio la lettura complessiva del d.l. n. 28 del 2003 che consente di comprendere in quale significativa misura le regolari modalità di vendita dei titoli rilevino sulla prevenzione di episodi violenti o, comunque, potenzialmente turbativi dell’ordine pubblico e della sicurezza; ciò, ad esempio, a) con riguardo alla necessità di tenere nettamente separati i tifosi delle due squadre avversarie (il “bagarino” – vendendo i biglietti a chiunque si presenti, senza distinzione di “colori” di appartenenza – vanifica del tutto la prescrizione di cui all’art. 1-quater, comma 4, a mente del quale “Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo”. Disposizione, quest’ultima, che inoltre partecipa della medesima ratio di quella di cui al comma 7-bis della stessa norma, in forza della quale “E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa”); oppure, ancora, b) quanto all’esigenza di evitare che un unico soggetto possa disporre di un numero elevato di biglietti (il medesimo “bagarino” vende “al miglior offerente”, non curandosi certo della prescrizione – di cui all’art. 1-quater, comma 7-bis – secondo cui “E’, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro”). Le modalità di vendita dei titoli medesimi, quindi, ed un rigoroso controllo sulle stesse, come importante tassello di prevenzione contro la violenza in occasione delle competizioni sportive.

In tale contesto, allora, non stride affatto con gli artt. 13 e 16 Cost. – nei termini di cui alla doglianza – la previsione secondo cui chiunque viola la disposizione di cui all’art. 1-sexies, d.l. n. 28 del 2003 può esser sottoposto al divieto ed alle prescrizioni di cui all’art. 6, I. n. 401 del 1989 (divieto di accesso ed obbligo di presentazione); anche in questo caso, infatti, risultano realizzate condotte che ben possono costituire un pericolo per l’ordine pubblico, diretto od indiretto, nei termini anzidetti, tali comunque da meritare – senza alcun automatismo, e soltanto in forza di un provvedimento motivato che può esser sottoposto al vaglio del Giudice – l’imposizione di un provvedimento amministrativo e di una misura di prevenzione atipica che garantiscano che il soggetto non si troverà nelle zone adiacenti all’impianto sportivo, in occasione degli incontri. L’eccezione di incostituzionalità, pertanto, risulta manifestamente infondata.

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