In tema di patrocinio a spese dello Stato, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di decreto di revoca emesso su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit..
La decisione è la n. 11771 / 2017 (ud. 07/12/2016 – deposito del 10/03/2017).
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