GIP: abnorme l’atto con cui, a fronte di richiesta di decreto penale di condanna, rimette gli atti al PM ritenendo che vada applicato l’art. 131 bis c.p.p.

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La Prima Sezione Penale della Cassazione ha affermato che è abnorme il provvedimento con il quale il Gip, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo sussistente la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen..

Trattasi della sentenza n. 15272 / 2017 (ud. 21/12/2016 – deposito del 28/03/2017): sul sito della Corte la MOTIVAZIONE.

Gli ermellini rilevano che le ipotesi in cui è da ritenersi prevista la possibilità di mera restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del Gip investito da una richiesta di emissione del decreto penale di condanna (art. 459 co.3 cod.proc.pen.) riguardano i profili di legittimità del rito – in quanto sottoposti al controllo del giudice -, di qualificazione giuridica del fatto (potere connaturale all’esercizio della giurisdizione) o di idoneità e adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto. E’ pertanto da escludersi l’esistenza di uno spazio di discrezionalità ulteriore, correlato a diverse ragioni di opportunità, posto che il Gip risulta investito da una azione penale già esercitata nella particolare forma di cui all’art. 459 co.1 cod.proc. pen. e pertanto, lì dove non ritenga di emettere sentenza ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. è tenuto, al di là delle suddette ipotesi, ad emettere il decreto penale oggetto di richiesta (in tal senso si richiama quanto di recente affermato da Sez. VI n. 23829/2016, rv 267272, nonchè – in precedenza – da Sez. III n. 8288/2009, rv 246333). Dunque la restituzione degli atti basata – come nel caso in esame – su una ipotetica valutazione di applicabilità della particolare causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. non può ritenersi consentita dal sistema processuale e concretizza, effettivamente, una ipotesi di abnormità. 

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