La Cassazione e le molestie olfattive

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La Corte di Cassazione Penale Sezione Terza con sentenza n. 14467 del 2017 (udienza 22.11.2016) (clicca qui per leggerla sul sito della Corte Cass 14467 del 2017 ) si è di nuovo occupata della contravvenzione di cui all’articolo 674 c.p..

Due coniugi  sono stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. perché, nella qualità di proprietari dell’appartamento al piano terra di un fabbricato  provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano di proprietà di altri soggetti così molestandoli ed imbrattando l’alloggio da questi ultimi occupato.

Gli imputati si sono difesi sostenendo che l’art. 674 c.p. non è estensibile analogicamente alle emissioni di odori e che, secondo la dottrina maggioritaria, è necessario che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge; gli imputati hanno altresì sottolineato  che la giurisprudenza di legittimità che si era occupata dell’art. 674 c.p. con riguardo agli odori si era riferita alle “molestie olfattive” derivanti da attività industriali e solo agli odori che avevano superato il cosiddetto limite della stretta tollerabilità, che comunque avrebbe dovuto essere accertato a mezzo perizia.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la Corte d’Appello, con motivazione ampia ed accurata, aveva escluso la possibilità di pronunciare l’assoluzione per insussistenza del fatto ed aveva dichiarato invece la prescrizione, perché, non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell’art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste come spiegato da questa Sezione con sentenza n. 45230/2014, Rv 260980, ma ha anche valutato in modo congruo la prova dei fatti raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate, ribadite in sede dibattimentale senza alcuna contraddizione ed esposte senza inutili enfatizzazioni, marcature o sottolineature di qualche aspetto della vicenda oltre il necessario e l’essenziale. Il fatto che tra le parti vi fossero contrasti di vicinato non poteva di per sé solo infirmare la complessiva attendibilità delle persone offese. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato come riscontro esterno alla denuncia, la deposizione di un  teste, il quale chiamato ad ispezionare professionalmente, a spese delle persone offese, la canna fumaria, aveva accertato che presentava una fessurazione verticale, che, a suo dire, era “certamente” la causa della fuoriuscita di odori, vapori, e finanche dei rumori e residui di combustione. La doglianza dei ricorrenti, quantunque ricondotta nel vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a ben vedere si risolve in una censura meramente fattuale, del tutto disancorata dalle emergenze probatorie che risultano dal testo del provvedimento impugnato, e si fonda su deduzioni di carattere assertivo smentite dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale riportati nella sentenza impugnata. Come precisato dal precedente giurisprudenziale citato, la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive” a prescindere dal soggetto emittente (nella fattispecie la Cassazione si era occupata di odori da stalla; in motivazione numerosi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali), con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868), che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.

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