La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 20237/2017 pubblicata il 27.4.2017 ha affermato che sussiste il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (nella specie di tiro a volo) per l’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche tali associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione citata.
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