Abbandono di rifiuti e associazione sportiva dilettantistica.

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La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 20237/2017 pubblicata il 27.4.2017  ha affermato che sussiste il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (nella specie di tiro a volo) per l’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche tali associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione citata.

Sul sito della Corte si può leggere la MOTIVAZIONE (clicca qui per aprirla)

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