Pavimento lesionato? Si applica l’art. 1669 c.c.

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La Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile con sentenza n 12943 del 23.05.2017 si è pronunciata di nuovo sull’art. 1669 c.c. (cliccando qui si può leggere la motivazione sul sito della Corte).

Due coniugi dopo aver acquistato un appartamento avevano scoperto con sopralluogo di un tecnico incaricato l’esistenza di gravi difetti consistenti in crepe, avvallamenti della pavimentazione.

Avevano quindi convenuto in giudizio la società venditrice per ottenere il risarcimento pari all’importo necessario per eliminare i vizi. La domanda fu accolta in primo grado con sentenza poi confermata in appello. La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi su ricorso della società venditrice che ritiene inapplicabile l’art. 1669 c.c. non sussitendo i presupposti previsti dalla norma.

La Cassazione ritiene che deficienze costruttive descritte nella sentenza impugnata, ossia: comparsa di lesioni sulle piastrelle, avvallamenti e schiaggiature diffusi sulle piastrelle del pavimento, dovuti ad un evidente cedimento del sottofondo non possono che essere ricomprese nei gravi difetti contemplati dall’art. 1669 cod. civ., posto che hanno un’ovvia incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell’appartamento con conseguente menomazione del godimento dell’immobile. Si tratta all’evidenza di difetti e vizi non di natura essenzialmente estetica, la cui eliminazione comporta, benvero, costi non indifferenti, ma non pregiudica in alcun modo ne’ la stabilità dell’immobile, ne la sua utilizzazione, risultando il pavimento ugualmente praticabile alla stregua di qualsiasi pavimento più o meno usurato e destinato a durare non decenni, ma secoli, senza alcun pericolo per chi ci cammina sopra, ma di vizi “dovuti al cedimento del sottofondo” che , come sostenuto dalla Corte territoriale, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. 

La Suprema Corte poi rileva che  la Corte di appello ha ampiamente dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 1669 cod. per determinare la gravità dei vizi riscontarti. Infatti, come afferma la Corte distrettuale “(….), dalle indagini tecniche espletate risulta che il difetto accertato (crepe, lesioni e cavilli su numerose piastrelle) deve ragionevolmente ricondursi alla particolare tecnica di costruzione del sottofondo (massetto in calcestruzzo alleggerito aerato che pur contemplata tra le soluzioni tecniche ammissibile risulterebbe diversa da quella prevista nel capitolato, tardivamente contestato “sottofondo costituito da materiale sfuso minerale in argilla espansa di dimensione variabile rotondeggiante miscelato con polvere di tufo ed impasto con cemento avente caratteristiche prestazionali senza dubbio migliori nonché alle caratteristiche tecniche delle piastrelle. A fronte di queste esplicite e chiare considerazioni della Corte distrettuale, la ricorrente contrappone delle proprie valutazioni, ma – ritiene la Cassazione- della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e confutazioni. 

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