Risarcimento del danno e compensazione con i vantaggi indiretti della vittima: quattro ordinanze della Cassazione

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Il 22 giugno 2017 sono state pubblicate quattro ordinanze interlocutorie della Terza Sezione Civile in tema di risarcimento del danno. Le citate ordinanze sollecitano un intervento delle Sezioni Unite in tema di rapporto tra la liquidazione del danno e la valutazione degli eventuali vantaggi ottenuti dalla vittima.

Ordinanze n. 15534/2017 (link per la motivazione) e n. 15535/2017 (link per la motivazione)

La Terza sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto, se, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.
Ordinanza n. 15536/2017  (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell’aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall’ente previdenziale.

Ordinanza n. 15537/2017 (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. n. 508 del 1988, oppure di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 222 del 1984.

 

Il 22 giugno 2017 sono state pubblicate quattro ordinanze interlocutorie della Terza Sezione Civile in tema di risarcimento del danno. Le citate ordinanze sollecitano un intervento delle Sezioni Unite in tema di rapporto tra la liquidazione del danno e la valutazione degli eventuali vantaggi ottenuti dalla vittima.

Ordinanze n. 15534/2017 (link per la motivazione) e n. 15535/2017 (link per la motivazione)

La Terza sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto, se, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.
Ordinanza n. 15536/2017  (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell’aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall’ente previdenziale.

Ordinanza n. 15537/2017 (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. n. 508 del 1988, oppure di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 222 del 1984.

Il 22 giugno 2017 sono state pubblicate quattro ordinanze interlocutorie della Terza Sezione Civile in tema di risarcimento del danno. Le citate ordinanze sollecitano un intervento delle Sezioni Unite in tema di rapporto tra la liquidazione del danno e la valutazione degli eventuali vantaggi ottenuti dalla vittima.

Ordinanze n. 15534/2017 (link per la motivazione) e n. 15535/2017 (link per la motivazione)

La Terza sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto, se, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.
Ordinanza n. 15536/2017  (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell’aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall’ente previdenziale.

Ordinanza n. 15537/2017 (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. n. 508 del 1988, oppure di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 222 del 1984.

Il 22 giugno 2017 sono state pubblicate quattro ordinanze interlocutorie della Terza Sezione Civile in tema di risarcimento del danno. Le citate ordinanze sollecitano un intervento delle Sezioni Unite in tema di rapporto tra la liquidazione del danno e la valutazione degli eventuali vantaggi ottenuti dalla vittima.

Ordinanze n. 15534/2017 (link per la motivazione) e n. 15535/2017 (link per la motivazione)

La Terza sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto, se, nella liquidazione del danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.
Ordinanza n. 15536/2017  (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, e consistito nella perdita dell’aiuto economico offertole dal defunto, va liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità attribuita al superstite dall’ente previdenziale.

Ordinanza n. 15537/2017 (link per la motivazione)

La Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni, oggetto di contrasto: a) se, ai fini della liquidazione dei danni civili, il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. “compensatio lucri cum damno”; se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo; b) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. n. 508 del 1988, oppure di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 222 del 1984.

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