La legge n. 220 dell’11.12.2012 (in vigore dal 18.6.2013) nel riformare la gestione dei condomini con l’art. 25 comma 1 ha inserito l’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile che indica chi può svolgere l’incarico di amministratore di condominio.
Tra i requisiti richiesti vi é anche (lett. g) l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e lo svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24.9.2014 é stato pubblicato il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13 agosto 2014 , n. 140 recante : “Regolamento recante la determinazione dei criteri e dellemodalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”.
Di seguito si può scaricare il testo ufficiale del decreto.
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