Pena accessoria e poteri del giudice dell’esecuzione

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pena 2Con sentenza n. 6240 depositata il 12 febbraio 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: “L’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, purchè essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione”.

Ecco la motivazione della sentenza nel sito della Suprema Corte

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6240_2015_p.pdf

 

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