La competenza in ordine alla domanda d’ingiunzione per il pagamento del compenso proposta dall’avvocato contro il proprio cliente spetta al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al quale il professionista è iscritto al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., norma sulla quale non ha inciso l’art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, riguardante le sole controversie ora regolate dal rito sommario di cognizione.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5810 del 23 marzo 2015 di cui segue la motivazione presente sul sito della Corte di Cassazione al seguente link
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/5810_03_15.pdf
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