Motivazione della revoca della messa alla prova
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, in presenza di una delle ipotesi contemplate dall’art. 168-quater cod. pen., il giudice, al fine di disporre la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.