Obbligo di comunicare all’imputato il nominativo del difensore d’ufficio.

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La Quinta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’obbligo, posto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., di comunicare all’imputato il nominativo del difensore d’ufficio nominatogli non si applica nel caso in cui la nomina avvenga in udienza, dove l’imputato è presente o deve ritenersi presente.

È la Sentenza n. 37920 ud. 28/04/2017 – deposito del 28/07/2017.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte

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