Manca qualche pagina? Il ricorso non è inammissibile.

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Il resistente avanza dinanzi alla Cassazione eccezione  di inammissibilità del ricorso in quanto notificato in maniera incompleta,privo dell’ottava e ultima pagina, rendendo così impossibile comprendere le ragioni dell’impugnazione, in violazione del diritto di difesa. L’incompletezza dell’atto e la mancanza dell’ultima pagina, e quindi della data e della sottoscrizione del difensore , non consentivano secondo il resistente di verificare l’ anteriorità del conferimento della procura stessa .

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione  ritengono l’eccezione di inammissibilità del ricorso infondata.

Ecco il passaggio saliente della motivazione: “ Queste Sezioni Unite, con sentenza n. 18121 del 14/09/2016, hanno affermato che la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese. 3. Dall’esame del fascicolo di ufficio risulta che il ricorrente ha depositato tempestivamente l’originale completo del ricorso , con regolare procura e sottoscrizione dell’avvocato. Nella specie il vizio della notifica risulta sanato dalla costituzione dell’intimato, che ha svolto compiutamente le sue difese, illustrate anche da successiva memoria ex art 378 c.p.c ,difese consentite dalla circostanza che la mancanza dell’ultima pagina non impediva la comprensione della censura formulata dal Belloni. Il che ha reso superfluo il termine per integrare le difese, del resto neanche richiesto, in considerazione anche dell’esito negativo per il ricorrente del presente procedimento”.

Il detto principio di diritto è espresso nella sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite n. 4092/2017 : ecco il link al sito della Corte per leggere la MOTIVAZIONE

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