La vendita della cannabis sativa

0 Comments

Corte di cassazione Sesta Sezione Penale

Sentenza n. 4920 ud. 29/11/2018 – deposito del 31/01/2019

Stupefacenti

STUPEFACENTI – IN GENERE – LEGGE N. 242 DEL 2016 – LICEITÀ DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS SATIVA L. – CONSEGUENZE – VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI DERIVATI – APPLICABILITÀ DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 – ESCLUSIONE – FATTISPECIE.

La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L., alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il requisito del “fumus” del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa contenenti THC con un valore medio inferiore allo 0,6%).

Share