Abbandono di incapace e amministratore di sostegno

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In tema di abbandono di persone minori o incapaci, la Quinta Sezione ha affermato che l’amministratore di sostegno non risponde del reato di cui all’art. 591 cod. pen. in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale con sentenza n. 7974 del 19.10.2015 / 26.2.2016 . Per leggere la motivazione sul sito della Cassazione segue il link

Cass 7974/2016

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