Ancora sul patto di quota lite

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prescrizione2In caso di accordo sul pagamento del compenso intervenuto una volta che è finita la prestazione professionale non si può parlare di patto di quota lite.

Secondo la Corte, per aversi patto di quota lite deve trattarsi di accordi intervenuti fra le parti prima dello svolgimento dell’attività difensiva e quindi stipulati effettivamente in violazione dell’art. 2233 c.p.c. in quanto collegano preventivamente il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d’opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Terza Sezione Civile con sentenza N. 2169 del 4.2.2016.

Qui la motivazione Cass. Civ. Sez. III n. 2169 del 4.2.2016

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