Avvocato e art. 416 bis c.p.

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In tema di associazione per delinquere, la Terza sezione ha affermato che è penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 416 cod. pen., la condotta dell’avvocato che eserciti l’attività professionale, pur in formale aderenza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati, trattandosi di reato a forma libera. (La stessa Terza sezione, con sentenza n. 24800 del 13/03/2019, dep. 4/06/2019, ha affermato il medesimo principio in relazione alla figura del commercialista).

È la sentenza n. 24799 /2019 (ud. 13/03/2019 – deposito del 04/06/2019)

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