Canoni di locazione pagabili anche in contanti sotto i 1000 euro

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La legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1 comma 50, stabilisce che: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalita’ che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’ anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».”

La norma, dalla finalità evidentemente fiscale e antievasione, sembrerebbe escludere, come metodo di pagamento dei canoni di locazione per le unità abitative (con la esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), il solo danaro contante, poiché metodo in grado di occultare o immettere nel sistema economico, risorse di provenienza illecita.

A seguito di richieste di chiarimenti sulla portata della nuova norma il Ministero del Tesoro, su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, lo scorso 5/2/14 ha fornito ‘delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante’.

La nota, preliminarmente, precisa che ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo,rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro milleIl trasferimento è vietato anche quando è effettuato con piùpagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati“.

Il Ministero specifica che il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Per le predette finalità ‘antievasione’, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi ‘nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato‘.

Deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

In conclusione l’interpretazione di cui sopra sembra “sgonfiare” di molto la portata innovativa della norma contenuta nella legge di stabilita’ 2014, giacché chiarisce che la violazione della stessa, per importi sotto i 1000 euro, e’ sprovvista di sanzione.

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