Compenso del CTU e sua decurtazione

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Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile

Ordinanza n. 22621 del 10/09/2019

Spese giudiziali civili

C.T.U. – ATTIVITÀ ULTIMATE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE CONCESSO DAL GIUDICE – COMPENSO – DECURTAZIONE DEGLI ONORARI EX ART. 52, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 – POTERE DI GRADUAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO – ESCLUSIONE.

La decurtazione degli onorari prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui il consulente tecnico completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnatogli dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al “quantum”, né all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virutosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.

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