La Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile con sentenza n. 820 del 16.01.2014 si é pronunciata sulla legittimità della previsione di una sanzione di tipo non pecuniario da parte di un regolamento di condominio ed ha stabilito il seguente principio: “Per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimozione dell’autovettura)”.
Di seguito la motivazione della sentenza: