Configurabilità del silenzio-assenso sulla richiesta di assegnazione di una rivendita di generi di monopolio

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DAL SITO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Cons. St., sez. II, 12 marzo 2020, n. 1788 – Pres. Greco, Est. Lotti

Silenzio della P.A. – Silenzio assenso – Rivendita generi monopolio – Richiesta di assegnazione – Silenzio assenso – Inconfigurabilità.
 
          Non è configurabile la formazione del silenzio-assenso ex art. 20, l. 7 agosto 1990, n. 241 su una richiesta di assegnazione di una rivendita di generi di monopolio (1).
 
(1) Ha chiarito la Sezione che il procedimento di cui all’art. 20, l. 7 agosto 1990, n. 241, circa la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, non è configurabile allorché l’amministrazione deve rilasciare una vera e propria concessione amministrativa. In tali ipotesi rientra quella dell’autorizzazione alla vendita di generi di monopolio, la quale, alla stregua della disciplina riveniente dall’art. 19, l. 22 dicembre 1957, n. 1293, effettuata nella forma della rivendita ordinaria o speciale, è soggetta a regime di vera e propria concessione amministrativa, atteso che si riferisce ad un’attività ancora oggetto di monopolio statale.
Ed invero, la l. 22 dicembre 1957, n. 1293, all’art. 19, dopo avere distinto le rivendite di generi di monopolio in rivendite ordinarie e rivendite speciali ed avere altresì stabilito che queste ultime sono anch’esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, prevede che: “Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione (…)”, con ciò stesso attribuendo al provvedimento di assegnazione della rivendita la qualifica espressa di “concessione” e qualificando espressamente come “concessionario” il suo titolare.
Del resto, la lettura dell’intera l. n. 1293 del 1957 porta alla conclusione che l’attività di rivendita di generi di monopolio, effettuata nella forma della rivendita ordinaria o speciale, è attività soggetta a regime di vera e propria concessione amministrativa, visto che si riferisce ad un’attività ancora oggetto di monopolio statale.
Ciò premesso, deve rilevarsi inequivocabilmente che il procedimento di cui all’art. 20, l. n. 241 del 1990 circa la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio assenso non è configurabile allorché l’Amministrazione deve rilasciare una vera e propria concessione amministrativa.

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