Il tribunale di Napoli con ordinanza del 9.1.2014 ha esaminato il caso di un contratto di mutuo in cui era prevista una clausola “di salvaguardia” che prevedeva che, in ipotesi di un eventuale sfondamento del tasso soglia, il tasso di interesse dovrà essere sempre e comunque considerato pari al massimo consentito dalla legge. L’Istituto bancario ha inteso cosi tutelarsi dalla richiesta di un cliente di applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.
Ecco l’ordinanza