CONTROVERSIE TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONE E UTENTI – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 11 L. N. 249 DEL 1997 – PROCEDIMENTO MONITORIO – OBBLIGATORIETÀ – QUESTIONE – CONSEGUENZE NELLA SUCCESSIVA FASE DI OPPOSIZIONE.

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Ordinanza interlocutoria n. 16594 del 20/06/2019

La Terza Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se, nella materia delle telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 11 della legge n. 249 del 2007 sia o meno obbligatorio anche con riferimento al procedimento monitorio; b) nel caso in cui si ritenga obbligatorio il tentativo di conciliazione, se il mancato esperimento dello stesso determini l’improcedibilità ovvero l’improponibilità della domanda; c) nel caso in cui si reputi non obbligatorio il tentativo di conciliazione con riferimento al procedimento monitorio (come ritenuto da Sez. 3, n. 25611/2016, Rv. 64233401), quale sia, nella successiva fase dell’opposizione – ove si ritenga applicabile per estensione la disciplina di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, con disapplicazione dell’art. 2, comma 2, della delibera AGCOM 173/07/CONS – la parte sulla quale grava l’onere dell’attivazione del tentativo di conciliazione e quali siano le conseguenze dell’eventuale inosservanza di tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo.

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