Danno da perdita della vita

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Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza del 4 marzo 2014, n. 5056

La suindicata ordinanza appare importante in quanto segna una tappa nel discusso tema della risarcibilità iure haereditario del danno biologico del soggetto decededuto  immediatamento dopo un incidente.

Quando la vittima sia subito deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale, è legittimo negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure haereditario dagli stretti congiunti della vittima? Era questo il quesito di diritto posto da uno dei difensori alla Suprema Corte  in riferimento all’ipotesi di morte  avvenuta a distanza di poche ore che doveva ritenersi pressoché contemporanea alla collisione dei veicoli condotti dalla vittima e dal convenuto.

Per il Tribunale di Cuneo entrambi i conducenti erano responsabili,  suddividendo la concorsualità in 30% e 70%. Era stato negato il risarcimento per la voce di danno biologico c.d. iure haereditario.
Adita in sede di impugnazione la Corte di Appello di Torino confermava  la pronuncia di primo grado, uniformandosi al principio di diritto, più volte affermato in sede di merito e di legittimità, in base al quale non è risarcibile a titolo ereditario il danno biologico in caso di morte sopraggiunta nell’immediatezza come conseguenza del fatto illecito.
Gli eredi della vittima  chiedono la cassazione del capo di sentenza che ha rifiutato la domanda di refusione di tale voce di danno.
In data  4 marzo 2014 la  Sezione Terza ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi risarcibile iure haereditario il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale.
Stante il contrasto con precedenti pronunce della stessa Sezione il contrasto é stato rimesso al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione  affinché valuti l’esigenza di investire le Sezioni Unite  affinché facciano chiarezza in tema di  diritto alla risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata.

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