La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5796 del 13.3.2014, ha affermato che il decreto di trasferimento di un immobile espropriato, il quale abbia per oggetto un bene diverso da quello pignorato, va considerato comunque non inesistente, ma soltanto affetto da invalidità cui porre rimedio mediante opposizione agli atti esecutivi.
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