Difensore d’ufficio, domicilio eletto e notifiche.

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La Seconda sezione Penale della Cassazione ha affermato che, anche laddove il difensore di ufficio indicato come domiciliatario non accetti detta veste come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen., come introdotto della legge n. 103 del 2017, se l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile.

È quanto risulta dalla sentenza n. 27935 / 2019 (ud. 03/05/2019 – deposito del 25/06/2019).

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