Diritto di accesso alle cartelle di pagamento

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cartella pagamento 1Il Consiglio di Stato Sezione IV giurisdizionale con sentenza n. 2422/2014 del 12.5.2014 ha ribadito un principio già fissato in passato.

Il contribuente che vuole accedere agli atti detenuti dal concessionario del servizio pubblico di riscossione non deve osservare le normali norme di accesso agli atti amministrativi in quanto le norme che regolano gli obblighi di detti concessionari sono norme speciali e di favore per il contribuente.

In particolare il soggetto detentore del documento non può sindacare la sussistenza o meno dell’interesse del soggetto destinatario di una cartella di pagamento ad avere copia della stessa.

Ricorda il Giudice amministrativo come “per i concessionari viga la norma dell’art. 26 comma 4 del d.P.R. 602 del 1973 che li obbliga a “conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. Come si vede, in relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del ricorrente non poteva essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato exlege alla custodia ed all’esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.”; ciò in quanto “la copia della cartella di pagamento ex se costituisca strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato.”

Nel prosieguo della decisione si chiarisce come il diritto ad avere copia della cartella di pagamento non può essere evaso con la consegna di un mero estratto della stessa e stampigliato come “copia conforme dell’estratto di ruolo”.

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