Ecco le novità del cd. decreto Poletti

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lavoro1Sulla G.U. n. 114 del 19.5.2014 é stata publicata la legge 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, più noto come Decreto Poletti dal nome del Ministro che lo ha proposto.

Di seguito é riportato il testo coordinato del decreto legge con le modifiche apportate in sede di conversione.

La novità maggiore riguarda i contratti a termine in quanto é stato eliminato l’obbligo in capo alle aziende di indicare la motivazione per cui le stesse hanno fatto ricorso a un contratto di lavoro a tempo determinato, motivazione che prima era invece obbligatoria. I contratti cd. acausali possono ora essere rinnovati fino a 36 mesi mentre prima con la legge Fornero lo potevano essere fino a 12 mesi; inoltre i rinnovi potranno essere al massimo cinque – norma questa su cui si sono state come é noto numerose polemiche -.

Ogni azienda nel proprio organico non potrà avere più del 20% di assunti a tempo determinato; se tale soglia viene superata l’azienza dovrà pagare una sanzione del 20% dello stipendio previsto dai contratti in più.  I sindacati avrebbero voluto la sanzione della trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore precario che lavora da più di sei mesi nella stessa azienda e il lavoratore stagionale hanno diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari purché ciò sia richiamato nel contratto.

Queste le novità maggiori, per il resto si rinvia alla lettura del testo normativo che segue.

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