Esecuzione penale e continuazione

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Corte di Cassazione Sezione Prima Penale

Sentenza n. 534 ud. 10/12/2018 – deposito del 08/01/2019

GIUDICE DELL’ESECUZIONE – CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO – LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – REVOCA IMPLICITA – ESCLUSIONE.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il giudice dell’esecuzione, chiamato ad applicare la disciplina della continuazione, non può implicitamente revocare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta ai sensi dell’art.73, comma 5-bis, d.P.R. n.309 del 1990, dovendo estenderne la durata per effetto dell’applicazione della disciplina della continuazione a meno che, ricorrendone i presupposti di legge, non proceda alla revoca espressa adeguatamente motivata.

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