Giudice di appello e rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto.

Studio legale Avvocato Roberto Di Pietro in Avezzano L'Aquila Abruzzo  > Civile, Procedura civile >  Giudice di appello e rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto.
0 Comments

Interessante pronuncia delle Sezioni Unite Civili sulla rilevabilità d’ufficio, in appello, della nullità del contratto. È la sentenza n. 7294 del 22 marzo 2017.

Il principio espresso è il seguente: la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado la validità dello stesso non era stata discussa dalle parti né lo stesso giudice avesse prospettato ed esaminato la relativa questione. In altre parole, pur in presenza di un giudicato interno sulla validità del contratto (entrambe le parti avevano infatti prestato assenso alla pronuncia implicita di validità del contratto ravvisabile nella decisione di primo grado), è legittimo il rilievo d’ufficio della sua nullità.

Ad avviso della Corte la giurisprudenza evocata dal ricorrente, a parte ogni considerazione sulla sua pertinenza e sulla palese discutibilità del precedente del 2004 (cioè la 6191/2004), è inidonea a giustificare l’accoglimento del motivo, avuto riguardo al principio di diritto espressis verbís ribadito da Cass., Sez. Un., n. 26242 del 2014, nel senso che «Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo». Nel caso in esame il rilievo officioso da parte del giudice d’appello, poiché il decisum di primo grado, sebbene basato sulla mancanza di rilevazione della nullità, era stato posto in discussione dai reciproci appelli delle parti, ognuno dei quali implicava comunque la necessità della cognizione del giudice d’appello riguardo al suo modo di essere, era giustificato dalla sua inerenza alla rilevazione di un’eccezione rilevabile d’ufficio sulla base dei fatti di causa oggetto della decisione di primo grado e, per effetto delle impugnazioni, oggetto della devoluzione a quello stesso giudice. Detti fatti, nella prospettazione dell’appellante principale, giustificavano il rigetto della domanda principale, originante dal contratto e relativa al pagamento del corrispettivo, senza mettere in discussione la sua validità, così come non era stata messa in discussione nel giudizi di primo grado, ma, poiché il loro accertamento implicava sempre la valutazione del modo di essere del contratto, la devoluzione di essa al giudice d’appello e, quindi, la possibilità del medesimo, all’esito di essa, di rilevare la nullità, risultava giustificata proprio dall’appello stesso. Analogamente, poiché l’appello incidentale concernente l’accoglimento della riconvenzionale, a sua volta implicava necessariamente la valutazione del modo di essere del contratto, in relazione al quale doveva essere considerata l’esistenza dei vizi invocati, il giudice d’appello, nel procedervi, ha correttamente esercitato il potere officioso di rilevazione della nullità. Mette conto, in sostanza, di osservare che, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell’appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d’ufficio del giudice, integrando un’eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell’art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta vigente, del potere di rilevazione d’ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso.

Share