E’ inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’inattendibilità del CTU, venendo in rilievo l’affidabilità personale del consulente soltanto come sintomo della sua carenza di imparzialità, da far valere mediante procedimento di ricusazione.
Il principio di diritto appena indicato é stato stabilito dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8406 del 10 aprile 2014 di cui si può scaricare la motivazione al link seguente.
Cass- Sez. III 10.4.2014 n. 8406 CTU
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