Incostituzionale il “porcellum”

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Con sentenza n. 1/2014 depositata il 13 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità delle norme che regolavano l’elezione di deputati e senatori, meglio note come “porcellum”.    Dopo che la stessa Consulta aveva dichiarato inammissibili i referendum relativi alle medesime norme (v. sentenza n. 13/2012), si giunge ad una svolta che di fatto determina un nuovo sistema elettorale.

Il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale, rimesso con ordinanza dalla Corte di Cassazione del 17.5.2013 e relativo all’azione di accertamento della pienezza del proprio diritto di voto proposta da un cittadino elettore dinanzi al Tribunale di Milano, ha riconosciuto l’illegittimità del vecchio sistema di voto nei punti che seguono.

Il premio di maggioranza su base nazionale relativo alla composizione della Camera dei deputati , previsto dall’art. 83 del d.p.r. 361/1957, prevedeva che l’Ufficio Elettorale nazionale verificava se la colazione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi avesse conseguito almeno 340 seggi e, in caso negativo, ad essa veniva attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.
Il premio di maggioranza su base regionale, nella composizione del Senato, prevedeva che l’ufficio regionale competente verificava che la coalizione di lista o la singola lista che otteneva più voti avrebbe ottenuto il 55% di tutti i voti validi .
Inoltre, il voto espresso tramite voto di lista prevedeva che ogni elettore disponeva di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.
I tre principi sono stati giudicati incostituzionali.
La sentenza n. 1/2014, al punto 3.1  riconosce l’illegittimità del premio di maggioranza relativo alla composizione della Camera dei deputati.
Premettendo che spetta alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritiene più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico, la Corte ha statuito che il meccanismo premiale attuale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi attuando una distorsione fra voti espressi ed attribuzione dei seggi che nella specie assume una misura tale da compromettere la compatibilità del premio con il principio di eguaglianza del voto.
Anche se tale meccanismo è stato introdotto allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese, non è giustificabile in un giudizio di bilanciamento con altri principi costituzionali.
Il premio di maggioranza esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi.
Anche su base regionale, il premio di maggioranza, oltre a non consentire al legislatore di raggiungere lo scopo della garanzia di governabilità del Paese, perché produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato causale di una somma di premi regionali che può finire con il rovesciare il risultato ottenuto dalla liste o dalle coalizioni favorendo la formazione di maggioranze Parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, è illegittimo per gli stessi motivi del premio di maggioranza nazionale.
In ordine al voto di lista, la Corte ha statuito che la disciplina della formazione delle liste, totalmente rimessa ai partiti, “priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”.
“La circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione.”
La Corte, infine, richiamando la propria sentenza n. 13/2012 che, come si ricorderà non aveva ammesso i quesiti referendari con cui si voleva abrograre – in tutto o in parte – il “procellum”, ha affermato che la disciplina elettorale che resta in vigore è complessivamente idonea ad assicurare il rinnovo degli organi costituzionali e che la modifica delle norme produrrà i suoi effetti solo in occasione di una nuova tornata elettorale e quindi non incide sugli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate.

Di seguito la sentenza integrale.

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