Sentenza n. 28216 ud. 07/06/2019 – deposito del 27/06/2019
DIRITTO ALLA PROVA – INDAGINI DIFENSIVE – ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONA DETENUTA – RICHIESTA – VALUTAZIONE DEL GIUDICE – INTERESSE AL COMPIMENTO DELL’ATTO ISTRUTTORIO – NECESSITÀ.
In tema di indagini difensive, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha affermato che sulla richiesta di autorizzazione del difensore all’assunzione di informazioni da persona detenuta ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen., il giudice, senza sindacare il merito dell’atto istruttorio, ha un potere di valutazione del titolo di legittimazione, costituito non dal mero mandato difensivo ma dall’indicazione dell’addebito per il quale si procede e dal legame della persona da sentire con il tema di indagine, in modo da consentire al giudice stesso, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l’esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell’atto.