Inquinamento ambientale e sequestro conservativo

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Con sentenza n. 52436/2017 ( ud. 06/07/2017 – deposito del 16/11/2017 ) (clicca qui per leggere la sentenza per esteso sul sito della Corte)

la Cassazione Terza Sezione Penale in tema di inquinamento ambientale, ha affermato che, per integrare il “fumus” del reato di cui all’art. 452-bis cod. pen. ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, occorre accertare la sussistenza di un’alta probabilità di compromissione o di deterioramento significativo dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.

Per la Corte « Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la connpromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi».

 

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