Qualora sia accertata l’illegittimità dell’interposizione di manodopera e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto imputabile al committente determina il suo obbligo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 3 bis d.lgs. n. 276 del 2003, a decorrere dalla messa in mora.
Lo ha stabilito la Cassazione Civile Sezione Unite con Sentenza n. 2990 del 07/02/2018. Cliccare qui per leggerla.