La Cassazione sul nuovo art. 380 bis c.p.c.

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È’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. – dell’art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), costituendo ragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore.Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 395 del 10.01.2017.

Il ricorrente aveva eccepito il contrasto del vigente art. 380-bis c.p.c. (introdotto dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168) con l’art. 24 Cost., per esser stata prevista: 1) “la Camera di Consiglio e non la pubblica udienza”; 2) “la esclusione del difensore, così come tradizionalmente interveniva, per una illustrazione e delle tematiche di fatto e di diritto proposte con il ricorso”; 3) «una semplice “proposta”, di accoglimento o meno, del proposto ricorso e da parte del Signor Consigliere.

Ecco il testo del provvedimento presente sul sito della Corte http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/395_01_2017_no-index.pdf

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