La legge annuale per il mercato e la concorrenza – legge 4 agosto 2017 n. 124: società “forensi” e preventivo scritto.

Studio legale Avvocato Roberto Di Pietro in Avezzano L'Aquila Abruzzo  > Generale >  La legge annuale per il mercato e la concorrenza – legge 4 agosto 2017 n. 124: società “forensi” e preventivo scritto.
0 Comments

 

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14.8.2017 é stata pubblicata la Legge 4 agosto 2017 n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. La legge entrerà in vigore il 29 agosto e prevede novità in vari settori.

Trattasi di un unico articolo composto da 192 commi, tecnica di redazione legislativa che rende complessa la lettura del provvedimento che non viene suddiviso per settori di intervento.

Queste le novità maggiori per il mondo forense.

Nel comma 141 é stato regolamentato lo svolgimento in forma societaria dell’esercizio della professione forense con l’introduzione dell’art. 4 bis dopo l’art. 4 della L. 247/2012.

La forma societaria è consentita solo a società di persone, società di capitali o società cooperative, con la possibilità di soci di capitale. Tuttavia i soci professionisti (avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) devono essere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Vietata comunque la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.  La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.

Sempre con il comma 141 é stato riformulato l’art. 13 comma 5 della L. 247/2012 in tema di conferimento dell’incarico con la soppressione delle parole “a richiesta”: diviene obbligatorio in ogni caso il preventivo scritto. L’attuale formulazione della norma é, pertanto, la seguente:

5. Il professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta e’ altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Contestualmente viene rivisto anche l’art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito  con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27 che aveva abolito le tariffe professionali. In particolare con il comma 150 della legge sulla concorrenza al secondo periodo del comma 4 dell’art. 9 del D.L. 1/2012, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

La formulazione aggiornata di tale articolo 9, comma 4, é dunque la seguente:

4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. …………..”.

Va ricordato che il DM 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede all’art. 1:  “Ambito applicativo 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche’ di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2″.

Alla luce di tali modifiche, pur in difetto di coordinamento delle citate norme che potrebbe far ipotizzare un rapporto di specialità tra l’art. 13 della L. 247/2012 e l’art. 9 del D.L. 1/2012, emerge con evidenza che al momento del conferimento dell’incarico l’avvocato deve indicare al cliente quale potrà essere l’onere complessivo sullo stesso gravante: in particolare andranno indicati i possibili costi del procedimento suddivisi in: a) costi della procedura (es. notifiche – contributo unificato – copie conformi atti – consulenze tecniche d’ufficio e di parte – tassa di registrazione – spese per trasferte – spese per cancelleria e postali); b) il compenso professionale (a tempo o  in misura forfettaria o per convenzione avente ad oggetto uno o più affari o  in base ai tempi di erogazione della prestazione o  a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione); c) il rimborso forfettario per spese generali pari al  15% sul compenso previsto dall’art. 2 del DM 55/2014 (qualora non si decida di escluderlo di comune accordo); d) il contributo previdenziale e l’IVA. Non appare invece emergere la necessità di specificare la suddivisione del compenso in relazione alle varie fasi del procedimento che si andrà a svolgere così come scandite dal citato D.M..

Si può discutere sul fatto che di “preventivo di massima” parla solo l’art. 9 citato, norma riferita a tutti i professionisti: il termine preventivo nel gergo commerciale indica un impegno del soggetto che fornisce un servizio o una prestazione a rispettare determinate condizioni contrattuali qualora l’incarico gli venga affidato, equivale in sostanza a una proposta contrattuale.

L’avvocato cui un soggetto, prima di conferire l’incarico, chieda un preventivo di massima dovrà basarsi sulle sommarie informazioni rese da tale soggetto – a meno che non voglia sobbarcarsi l’onere di studiare funditus la vicenda con il rischio di non ricevere poi l’incarico – e, quindi, tale preventivo di massima sarà necessariamente estremamente “di massima” nel senso che l’avvocato prudenzialmente vi ricomprenderà ogni possibile sviluppo della controversia per non rischiare di dover poi prestare la propria opera in condizioni economicamente non vantaggiose qualora la prestazione si riveli molto più complessa di quanto ipotizzabile in base a dati sommari e limitati; l’avvocato quindi potrebbe indicare a chi lo contatta di non voler emettere un preventivo, il che non implica che l’avvocato e l’utente non si possano incontrare e, dopo i necessari colloqui, decidere di stipulare direttamente il contratto di conferimento di incarico senza che lo stesso sia stato preceduto dal preventivo. Quella del preventivo sarà quindi una prassi  presumibilmente destinata a non essere generalizzata.

Ci si deve interrogare sulle conseguenze del “mancato preventivo” o meglio  della mancata quantificazione dei compensi e altri oneri nell’ambito del contratto di conferimento di incarico: sicuramente non si potrà mettere in dubbio la spettanza del compenso all’avvocato sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 55/2014, decreto emesso in base a precisa disposizione di legge (art. 13 L. 247/2012). In assenza del contratto scritto che preveda la quantificazione dei compensi dell’avvocato troveranno applicazione i parametri di cui all’art. 13 L. 247/2012 come espressamente previsto da tale articolo di legge.

Potrebbe ipotizzarsi una responsabilità disciplinare dell’avvocato che  non chiarisca in forma scritta i dati previsti dalla norma di cui all’art. 13, comma 5, della L. 247/2012 in base all’art. 27, comma 2, del vigente Codice deontologico, ma anche questo aspetto é discutibile in quanto la norma deontologica presuppone che l’informativa  sui costi possa essere data oralmente, mentre deve essere resa in forma scritta solo in presenza di richiesta del cliente.

Ecco il testo ufficiale della legge ( i commi che interessano maggiormente gli avvocati sono il 141 ed il 150):

Download (PDF, 1.17MB)

 

 

 

 

Share