Legge Pinto nel processo amministrativo: il problema dell’istanza di prelievo.

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La Seconda Sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 26211 del 3.11.2017 ha deciso che:

“E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, d. l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’All. 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011, per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui qualifica l’istanza di prelievo quale condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi amministrativi”.

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