II licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dal c.c.n.l. o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c..
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 12568 del 22.05.2018.