Mancata firma della relata di notifica a mezzo PEC e nullità.

Studio legale Avvocato Roberto Di Pietro in Avezzano L'Aquila Abruzzo  > Processo civile telematico >  Mancata firma della relata di notifica a mezzo PEC e nullità.
0 Comments

La Corte di Cassazione con sentenza 6518/2017 del 14 marzo 2017 ha rigettato “l’eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore dell’atto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, “in tema di notificazione L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell’avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire” anche aliunde ……[omissis] Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell’avv. [omissis], attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.”

Share