Novità in tema di anatocismo: modificato l’art. 120 T.U.B.

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Anatocismo: la modifica dell’art. 120 del Testo Unico Bancario di cui al D.Lvo 385/1993.

L’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha modificato l’art. 120 TUB in tema di anatocismo.

Detto comma  recita:

“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

La Legge di Stabilità ha previsto dunque per la prima volta il divieto, per le banche, di applicare l’anatocismo bancario: in pratica, gli istituti di credito, a partire da gennaio 2014, non possono più applicare gli interessi sugli interessi già maturati sul capitale.   La nuova norma del Testo unico bancario dispone  infatti che il Comitato Interministeriale di credito e risparmio stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.   Dunque, il divieto di anatocismo è contenuto espressamente alla lettera b): gli interessi periodicamente capitalizzati non possono più produrre interessi ulteriori; questi ultimi, al contrario, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati solo sulla sorte capitale.

La novità introdotta dalla norma è di notevole importanza perché tutela i correntisti da tutte le cosiddette pratiche anatocistiche e, anche, dagli interessi usurari.   Tuttavia, il testo della disposizione alla lettera b) è formulato in modo contraddittorio e crea delle difficoltà applicative.   La prima parte del testo, parlando di interessi periodicamente capitalizzati, prevede che, nel momento della capitalizzazione, quelli che originariamente sono due elementi distinti (interesse da un lato e capitale dall’atro) si fondono un’unica posta, cioè il capitale.   La seconda parte del testo prevede poi che, nelle successive capitalizzazioni, gli ulteriori interessi potranno essere calcolati solo sulla sorte capitale (separata quindi dagli interessi già maturati).   La contraddizione sta in questo: se gli interessi ulteriori vanno calcolati solo sul capitale, ma il capitale risulta già composto anche da interessi (a seguito della prima capitalizzazione) di fatto è impossibile separare le due componenti ormai fuse.   A causa della capitalizzazione, non è materialmente applicabile il calcolo degli interessi solo sulla sorte capitale, con la conseguenza che gli interessi ulteriori andranno di fatto a colpire l’intero saldo (capitale più interessi) e non solo la sorte capitale.   Posta la contraddittorietà della norma, il calcolo degli interessi rischia di provocare nuovamente il fenomeno dell’anatocismo bancario. Tocchera’ alla giurisprudenza interpretare la nuova norma.

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