NULLITÀ EX ART. 46 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001 E ARTT. 17 E 40 DELLA L. N. 47 DEL 1985

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Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili

Sentenza n. 8230 del 22/03/2019

NULLITÀ EX ART. 46 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001 E ARTT. 17 E 40 DELLA L. N. 47 DEL 1985 – NATURA – NULLITÀ TESTUALE – CONSEGUENZE – DICHIARAZIONE URBANISTICA DELL’ALIENANTE – ESISTENZA NELL’ATTO – NECESSITÀ – DIFFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE RISPETTO AL TITOLO MENZIONATO – IRRILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ATTO.

Le Sez. U., a risoluzione di contrasto, hanno affermato che la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell’immobile. In presenza nel’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile il contratto è valido a prescindere al profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

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